Descrizione
Ricordiamo che a febbraio è stato modificato il Regolamento comunale per la tenuta degli animali: in particolare è stato modificato l’articolo 21 introducendo l’obbligo, su tutte le aree urbane pubbliche, di lavare le deiezioni liquide dei cani, in aggiunta alla precedente raccolta delle deiezioni solide.
Si ricorda che la modifica è finalizzata al mantenimento dell’igiene e del decoro di tutte le aree pubbliche come marciapiedi, portici, giardini pubblici, aree gioco, ecc.
In generale, i possessori di cani durante le passeggiate sono tenuti al rispetto di specifici obblighi, legati al citato Regolamento e alle norme di educazione civica, che si ricordano di seguito:
- dotare il proprio cane di guinzaglio, ed eventuale museruola in caso di animale mordace;
- portare con sé sacchetti, con o senza paletta, per la raccolta delle deiezioni solide e utilizzarli in caso di bisogno;
- portare con sé una bottiglietta d’acqua semplice, senza aggiunta di sostanze chimiche o di lavaggio, per il lavaggio delle deiezioni liquide.
Ricordiamo infine che l’inosservanza di queste indicazioni comporta una sanzione amministrativa pari a 50 euro.
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Ultimo aggiornamento: 10 ottobre 2025, 12:40