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Convivenze di fatto

Ultima modifica 3 maggio 2024

N.B. le certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni e gli atti di notorietà, eventualmente richiesti nelle istruttorie procedimentali, possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)”

Ciò che non trovate qui lo trovate nello Sportello Incontr@cirie 


Con la Legge n. 76/2016 sono state introdotte nell'ordinamento italiano le “Convivenze di fatto”.

Requisiti

Le coppie interessate a costituire una convivenza di fatto devono essere:

  • maggiorenni
  • di sesso diverso, oppure dello stesso sesso
  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
  • residenti nel Comune di Ciriè, coabitanti e iscritti nel medesimo stato di famiglia
  • senza vincoli di matrimonio, né rapporti di parentela, affinità o adozione

Come dichiarare una convivenza di fatto

Gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi,  allegando la fotocopia dei documenti d'identità.
La dichiarazione non può essere effettuata dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili sull'atto di matrimonio.
Per informazioni telefonare all'Ufficio Servizi Demografici

Cancellazione di una convivenza di fatto

La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi: 

  •  d'ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione nel Comune di Ciriè
  • d’ufficio, in caso di matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone; 
  • su richiesta di uno o di entrambi i conviventi, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

Effetti della dichiarazione della convivenza di fatto

a) i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'Ordinamento penitenziario;
b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e famigliari;
c) ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
d) ai conviventi fatto sono riconosciuti particolari diritti inerenti la casa di abitazione;
e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto nel caso di morte dell'intestatario del contratto o di suo recesso;
f) inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza ad un nucleo famigliare costituisca titolo o causa preferenziale;
g) ai conviventi di fatto sono riconosciuti particolari diritti nell'attività d'impresa;
h) ampiamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia;
i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applica i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite. L'ufficiale d'anagrafe rilascia la certificazione anagrafica che attesta la convivenza di fatto.

Eventuale sottoscrizione di un contratto di convivenza per la disciplina dei rapporti patrimoniali

I conviventi di fatto possono disciplinare, attraverso un notaio o avvocato, i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un Contratto di Convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione: atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o un avvocato.

I contratti di convivenza devono essere trasmessi dal notaio o dall'avvocato al comune di residenza dei conviventi entro i successivi dieci giorni dall'avvenuta stipula a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it
L’Ufficiale d’Anagrafe dovrà registrare la data e il luogo di stipula, e gli estremi della comunicazione da parte del professionista. Inoltre dovrà conservare agli atti dell’ufficio la copia del contratto.

Riferimento normativo
Legge n. 76/2016 (in vigore dal 05 giugno 2016) 
Circolare n. 7/2016 del Ministero Interno - Direzione Centrale per i servizi demografici


english version

Non-marital cohabitations

With law n. 76/2016 the “non-marital cohabitations” were introduced in Italian set of rules

Requirements

The couples interested in starting a non-marital cohabitation have to be:

  • Adults
  • Of different, or same, sex
  • Durably linked by couple emotional attachments and by moral and material mutual assistance
  • Residing in CIRIE’ Municipality, cohabitants, and registered in the same family status
  • Unmarried, without family, affinity or adoption relationships

How to declare a non-marital cohabitation

The interested people have to show the specific declaration signed by both the couple’s members, attaching the identity documents’ photocopy.
The declaration can’t be realised by married people until the note of civil effects on marriage act’s dissolution or end.
For information call the Registry office 
Non-marital cohabitation’s cancellation

The non-marital cohabitation’s cancellation can happen in the following cases

  • Automatically, in case of cohabitation situation’s ending in the Municipality of Ciriè;
  • Automatically, in case of marriage/civil union between the cohabitants or with other people;
  • On one or both cohabitants’ request, in case of emotional attachments or mutual moral and material assistance end.

Non-marital cohabitation declaration’s effects

a) The non-marital cohabitants have the same rights up to the spouse, in the cases laid by the penitentiary Regulation;
b) In case of disease and recovery, the non-marital cohabitants have got mutual visit right, as well as of personal information access, basing on public, private or agreed medical facilities’ organisation rules expected for spouses and relatives;
c) Each non-marital cohabitant can name the other as his full or limited power delegate in case of disease which involves insanity or, in case of death, as regards organs’ donation, the corpse treating modalities and the funerary celebrations;
d) To the non-marital cohabitants some particular rights regarding the habitation house are recognised;
e) In case of agreement holder’s death or its termination, lease agreement’s succession on the house in the residence municipality;
f) Popular buildings assignment’s rankings inserting in case when the household belonging constitutes right or preferential cause;
g) To the non-marital cohabitants particular rights on enterprise activity are recognised;
h) Recognised authorities extension to the non-marital cohabitants in the field of protection measures in the fields of people without autonomy;
i) In case of non-marital cohabitant’s death, coming from a third party’s crime, in case if refundable damage individuation to the surviving part are applied the same criteria used for the surviving spouse damage refunding. The registry officer releases the registry certification guaranteeing the non-marital cohabitation.

Possible cohabitation agreement for the property relationships regulation signing

The non-marital cohabitants can discipline, through a notary or a lawyer, the property relationships connected to their life in common by the Cohabitation Contract signing, which has to have the following formal characteristics, to be respected even in case of later modifies or resolution: public act or private writing certified by a notary or a lawyer.

The cohabitation agreements have to be transmitted by the notary or by the lawyer to the cohabitants’ residence municipality within the next ten days by the signing, via certified mail to the following address: protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it
The registry officer will have to register the stipulation’s date and place, and the communication’s data by the professional. Moreover he will have to preserve to the office’s acts the agreement’s copy.

Legal reference
Law n. 76/2016 (in force since 5th June 2016)
Ministry of Interior – Central Management for the demographic services’ circular n. 7/2016


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