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Unioni civili

Ultima modifica 3 maggio 2024

N.B. le certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni e gli atti di notorietà, eventualmente richiesti nelle istruttorie procedimentali, possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)”

Ciò che non trovate qui lo trovate nello Sportello Incontr@cirie 


Con la Legge n. 76/2016 sono state introdotte nell'ordinamento italiano le “Unioni civili tra persone dello stesso sesso”.

Requisiti

Le coppie interessate a costituire un'unione civile devono essere:

  • maggiorenni
  • dello stesso sesso
  • liberi da vincoli matrimoniali o di unione civile
  • non interdetti per infermità di mente
  • non legati dai vincoli di parentela, affinità, adozione di cui all'art. 87 del c.c.


Modalità di richiesta

Contattare l'ufficio di stato civile (011-921.81.17 / 921.81.18) per fissare un appuntamento per ufficializzare la richiesta di unione civile.
Al momento della formalizzazione di tale richiesta, si concorda la data della costituzione dell'unione (cerimonia) che avverrà per legge non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione della richiesta stessa.
In ogni caso si suggerisce, per garantirsi la disponibilità della sala per la cerimonia, di contattare l’Ufficio di stato civile con maggiore anticipo (almeno due mesi).

Alla costituzione dell'unione (cerimonia) devono presenziare due testimoni.

Regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell’unione civile, le parti possono scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Le parti possono modificare le convenzioni matrimoniali anche successivamente alla costituzione dell'unione con atto notarile.

Cognome comune

Le parti dell’unione civile hanno la facoltà di scegliere un cognome comune da assumere per tutta la durata dell’unione, scegliendolo tra i loro cognomi.
La parte il cui cognome non è stato scelto come cognome comune, può decidere di anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome.

Diritti e doveri

Con l’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. 
Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

A tutela dei diritti e per il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche alle parti dell'unione civile, ad esclusione delle norme del codice civile non richiamate espressamente nella legge n. 76/2016, e delle disposizioni di cui alla legge n. 184/1983 in materia di adozione.

All'unione civile si applicano altresì le norme del codice civile previste per il matrimonio relative a obblighi alimentari, diritti successori, indennità per decesso e trattamento di fine rapporto di cui agli artt. 2118 e 2120 c.c.

Cittadini stranieri

Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile ha l’obbligo di presentare all’ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell’autorità del proprio Paese (Consolato)  dalla quale risulti che, in base alle leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.

Normativa di riferimento
Legge n. 76 del 20 maggio 2016
D.P.C.M. n. 144 del 23 luglio 2016


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